Sanzioni per ritardato e omesso versamento [Comune di Macomer]

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di versamento spontaneo effettuato in ritardo dal contribuente, a condizione che il Comune non abbia attivato le procedure di accertamento, le sanzioni devono essere calcolate come segue:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.