Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Macomer]

In base al Regolamento sono previste le seguenti riduzioni tariffarie della TARI:

RIDUZIONI PER CONTESTUALE PRODUZIONI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI URBANI ASSIMILATI (UTENZE NON DOMESTICHE)

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria Percentuale di riduzione
lavanderie e tintorie 70%
autocarrozzerie 60%
autofficine – elettrauto 50%
gommisti 50%
tipografie 50%
carpenteria metallica 35%
magazzini deposito materiali per l’edilizia 35 %
cantine vinicole, enoteche e caseifici 20%
vetrerie 20 %
Falegnamerie e simili 20 %
Distributori di carburante 20 %
Laboratori di analisi 20 %
Autorimesse per camion 20 %
 Dentisti 15 %

Per fruire delle suddette riduzioni, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare entro il mese di Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

 

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1.La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40 % della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al riciclo per il 100 % del costo unitario (rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

 

Occupanti le utenze domestiche:

  1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, a condizione che abbiano sottoscritto un contratto di locazione o equipollente nel Comune di domicilio. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e sia presentata apposita denuncia di variazione.
  3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di un’unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
  4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
  5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
  6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
  7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo la variazione.

 

Riduzioni per le utenze domestiche :

  1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  2. a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, ivi compresi i residenti a Macomer ma domiciliati altrove per ragioni di lavoro o di studio a condizione che abbiano sottoscritto un contratto di locazione nel Comune di domicilio: riduzione del 20 %;
  3. b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 25 %;
  4. c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25 %.
  5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
  6. Alle utenze domestiche che dimostrino di conferire all’Ecocentro rilevanti quantità di rifiuti differenziati suscettibili di determinate entrate al servizio si applica una riduzione del 20 %. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante il conferimento di rilevanti quantità di rifiuti all’Ecocentro e viene riconosciuta per l’anno 2014 alle prime n° 100 utenze domestiche, da applicare esclusivamente per l’anno successivo di tassazione.
  7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive:

  1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
  2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

 

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

  1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri e 3000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 35% per le utenze poste ad una distanza superiore.
  2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.